IL SINDACO
Premesso che nel periodo di Carnevale sono frequenti episodi di malcostume che possono cagionare pericolo o danno a persone o a cose di proprietà pubblica o privata, turbando l’ordinato svolgimento della vita cittadina, creando pericolo per l’incolumità delle persone, imbrattando e/o sporcando le vie, i fabbricati e i monumenti; che per tali motivi negli anni scorsi vi sono state numerose proteste e lamentele da parte di molti cittadini, vittime di un uso incontrollato di bombolette spray, farina e uova; che, salve le ipotesi di reato di cui agli artt. 581 (percosse), 582 (lesione personale), 635 (danneggiamento) e 660 (molestia o disturbo alle persone) del codice penale, i fatti suesposti possono costituire illeciti previsti dal codice della strada e dal T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza;
Considerato che il periodo di Carnevale quest’anno si conclude il giorno 5 marzo; Ritenuto necessario assicurare le condizioni idonee a garantire la sicurezza e la tutela delle persone e delle cose, pur nel rispetto della tradizione;
Constatata l’urgente necessità, al fine di tutelare l’interesse generale della collettività alla quiete e alla sicurezza pubblica, nonché la libera fruibilità dei beni comuni, di adottare idonee misure capaci di aumentare nei cittadini la percezione di sicurezza ed il rispetto delle regole di civile convivenza attraverso una costante attività di prevenzione e controllo del territorio;
Visto:
il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Caserta;
l’art. 6 della Legge 24.07.2008 n. 125 “Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 23.05.2008 n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”; l’art. 54, comma 4 e l’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
O R D I N A
E’ fatto divieto, fino al 10 marzo 2019, di:
1. acquistare, vendere e utilizzare bombolette spray emittenti sostanze imbrattanti, urticanti.
2. detenere e utilizzare in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico materie atte ad imbrattare (bombolette spray, schiume, coloranti vari, farina, uova, polveri pruriginose, creme, ecc.) e/o recare danno a persone, cose e beni, quali civili abitazioni, attività commerciali, muri, edifici pubblici e privati, mezzi di trasporto ed altri oggetti di vario genere, nonché imbrattare e/o sporcare strade, piazze, monumenti.
3. assumere comportamenti, in luoghi pubblici e in luoghi aperti al pubblico, che possano turbare la tranquillità delle persone o creare situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose.
I trasgressori, salve le più gravi fattispecie penali, civili od amministrative connesse o concorrenti anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 650 del codice penale, saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 prevista dall’art.7bis del D. Lgs. n. 267/2000, con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione pari ad € 100,00 – oltre all’obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito..
Gli oggetti o strumenti utilizzati saranno confiscati.
La sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata ai genitori o al genitore esercente la patria potestà, nel caso di persone minorenni.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Caserta e trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, ala Questura di Caserta, nonché al Comando di Polizia Municipale per il controllo di competenza in ordine all’osservanza della presente ordinanza.
INFORMA
A norma dell’articolo 3 comma 4 della Legge 07 Agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 Dicembre l97l n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Campania ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
Il Sindaco
Avv. Carlo Marino