Benevento. La Uil di Benevento/Avellino contro lo sfruttamento dei tirocini formativi

Bosco (Uil):"La pubblica amministrazione sfrutta i tirocinanti"

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Benevento, 6 novembre 2018 – La Uil Avellino/Benevento rende noto che con la sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – n. 17014 del 10.07.2018 sono state ribaltate le conclusioni a cui era giunta la stessa Corte, Sesta sezione Civile, con l’ordinanza 13 novembre 2015 n. 23318, con la quale aveva affermato che lo svolgimento di attività socialmente utili non potevano configurarsi in un rapporto di lavoro subordinato, in considerazione della loro matrice previdenziale e assistenziale. Si era arrivati, quindi, alla conclusione che era impossibile remunerare la prestazione, in modo diverso da quello inizialmente previsto, anche a fronte di una sua utilizzazione difforme rispetto al progetto originale.

Questa sentenza potrebbe avere una portata estensiva del principio rispetto ai tirocini formativi, già affermato nella Sentenza della Corte di Cassazione n. 18912/2016. Tale sentenza applica in termini del tutto condivisibili alla fattispecie dei lavori socialmente utili il principio generale di cui all’art. 2126 c.c., a norma del quale “la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”. Pertanto, tutte le volte nelle quali l’attività dei lavoratori socialmente utili sia stata svolta in difformità dei relativi progetti e sia utilizzata, in sostanza, per “sostituire” impropriamente l’attività dei pubblici dipendenti, tale comportamento illegittimo si presta a contestazioni giudiziali ed espone l’amministrazione alla richiesta di adeguamento retributivo con i relativi riflessi contributivi. L’illegittimità non porta, invece, al riconoscimento dell’avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro con la P.A. in mancanza di una procedura selettiva. La Uil segnala che tale principio ha una possibile portata estensiva con riferimento alla materia contigua dei tirocini formativi e di orientamento che, come noto, possono essere intrattenuti anche con soggetti privati. Anche con riferimento a tali rapporti, per i quali vige “a regime” un’analoga esclusione dalla disciplina del rapporto di lavoro (secondo l’art. 1, comma 2, del regolamento approvato con D.M. 25 marzo 1998, n. 142, recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all’articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, “i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati, ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro”), la Corte di cassazione ha però stabilito che, in caso di difformità tra il progetto di tirocinio e gli effettivi contenuti del rapporto, il lavoratore possa chiedere in giudizio l’accertamento del carattere simulato del rapporto di tirocinio formalmente instaurato tra le parti e, di contro, il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di fatto instaurato tra le parti (con integrale applicazione, in questo caso, delle norme di in materia di lavoro subordinato nell’impresa).

“La Corte di cassazione ha chiaramente sanzionato – dichiara Fioravante Bosco (Uil Av/Bn) – la pubblica amministrazione che surrettiziamente fa svolgere tutte le mansioni previste dal dipendente pubblico da un Lsu sfruttandolo a dismisura. Il rischio lo corre parimenti – conclude il sindacalista – il datore di lavoro pubblico che approfitta della buona fede di coloro che espletano i tirocini formativi e di orientamento sfruttandoli a dismisura”.

 Ufficio stampa Uil Benevento

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