Questione Samte, la precisazione del Settore Avvocatura del Comune

“Le repliche confondono grossolanamente gli effetti della sentenza”

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Benevento, 17 settembre 2018 – In esito al comunicato stampa del Comune sulle recenti vicende del contenzioso in essere con la Samte e la Provincia di Benevento ed in considerazione delle dichiarazioni rilasciate dall’amministratore della società e dal presidente della Provincia sugli organi di stampa, il Settore Avvocatura del Comune di Benevento ritiene necessario puntualizzare quanto segue al fine di ovviare a repliche che il suddetto Settore ritiene fuorvianti e destituite di ogni fondamento sia dal punto di vista giuridico che fattuale.

“L’incontro con il sindaco, durato pochi minuti (“riunione fiume”, sic!), peraltro più che sufficienti per fare chiarezza sulle recenti vicende giudiziarie, riflette la realtà dei fatti sia nel merito che negli aspetti giuridici che le predette repliche confondono in maniera grossolana dal punto di vista degli effetti. Il credito del Comune in questione consegue al recente passaggio in giudicato della sentenza del Tar Campania n. 3313/2017 che, si ribadisce, ha annullato la delibera della Provincia di approvazione delle nuove ed onerosetariffe a carico dei Comuni per l’anno 2016, aumentate da euro 120 a euro 175 a tonnellata, dichiarandone l’illegittimità per essere tale incremento totalmente privo di motivazione.

Fondata ed ampiamente giustificata risulta, quindi, l’impugnativa del detto provvedimento illegittimo, cui consegue il credito ex adversodel Comune per la differenza tariffaria già erogata e non dovuta e, soprattutto, le censure sui motivi, risultati insussistenti, che hanno condotto la Samte e la Provincia ad aumentare esponenzialmente il costo di conferimento dei rifiuti presso lo Stir di Casalduni a carico dei Comuni e, conseguentemente, dei cittadini. Si rinvia sul punto ai principi generali del processo amministrativo in ordine agli effetti del giudicato che consolida in via definitiva, nella specie, il diritto di rivalsa del Comune per le somme indicate, rendendolo intangibile dalle minacciate azioni di recupero da parte della Samte.

Per quanto attiene le somme ritenute dovute dalla predetta società per gli anni pregressi, e ciò fino all’anno 2015 (avendo, si spera, chiarito in via definitiva la sorte delle rivendicazioni infondate per il 2016), le stesse sono ex lege, e non per scelta dell’Amministrazione, confluite nella competenza dell’Organismo straordinario di liquidazione in virtù della disciplina normativa di cui agli artt. 242 e seguenti del TUEL, alla cui lettura si rinvia. L’Osl provvederà quindi ad accertare e riconoscere gli eventuali crediti della Samte per il periodo in questione, verificandone la fondatezza con riferimento alle diverse vicende giudiziarie che interessano anche detti anni e nei limiti del dovuto, sulla base di una semplice istanza da parte del creditore rendendosi inefficace, per giurisprudenza consolidata, un’azione giudiziaria in danno dell’Ente.

Alla luce di tali chiarimenti, si deve infine osservare nel merito che l’interesse pubblico a un efficiente servizio di smaltimento dei rifiuti non deve confliggere, in base a una motivazione infondata e censurata di indiscriminato aumento dei costi, con il superiore interesse dei cittadini a ottenere tale servizio senza aggravio ingiustificato ed ingiustificabile della relativa tassazione”.

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